Art. 5
In vigore dal 20 nov 1990
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1990.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
(3) GU n. L 278 del 18. 10. 1985, pag. 31.
(4) GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 50.
(5) GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 45.
ALLEGATO CERTIFICATO DI SANITÀ
relativo a carni fresche disossate (1), frattaglie escluse, di animali della specie bovina destinate alla Comunità economica europea.
Paese di destinazione:
N. di riferimento del certificato di sanità:
Paese esportatore: Zimbabwe
Ministero:
Servizio:
Riferimento:
(facoltativo)
I. Identificazione delle carni
Carni animali della specie bovina
Natura dei pezzi (2):
Natura dell'imballaggio:
Numero dei pezzi e degli imballaggi:
Peso netto:
II. Provenienza delle carni
Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i):
Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i):
III. Destinazione delle carni
Le carni sono spedite da:
(Luogo di spedizione)
a:
(Paese e luogo di destinazione)
col seguente mezzo di trasporto (3):
Nome e indirizzo dello speditore:
Nome e indirizzo del destinatario:
IV. Attestato di sanità
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:
1. Le carni fresche disossate sopraindicate:
a) derivano:
- da animali nati o allevati nella Repubblica dello Zimbabwe e che, nei precedenti dodici mesi o dalla nascita, hanno soggiornato in una o più delle seguenti zone:
- regione veterinaria del Mashonaland centrale,
- regione veterinaria del Mashonaland occidentale, unicamente la parte settentrionale;
- da animali che, conformemente alle disposizioni legali vigenti, portano un marchio che indica la rispettiva regione di provenienza, vale a dire la lettera « C » per la regione veterinaria del Mashonaland centrale e la lettera « L » per la regione veterinaria del Mashonaland occidentale, unicamente la parte settentrionale;
- da animali che non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei precedenti dodici mesi;
- da animali che durante il trasporto verso il macello e in attesa della macellazione in quest'ultimo non hanno avuto contatti con animali che non rispondono alle condizioni fissate dalla decisione 90/610/CEE per quanto concerne le esportazioni di carni verso uno Stato membro e, qualora siano stati trasportati con veicoli o contenitori, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;
- da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, incluso esame della bocca e delle estremità, non hanno mostrato sintomi ricollegabili all'afta epizootica;
- da animali macellati dopo l'entrata in vigore della decisione 90/610/CEE (data di
macellazione: );
b) provengono da macelli nei quali da almeno tre mesi non si sono manifestati casi di afta epizootica;
c) sono state tenute rigorosamente separate dalle carni che non rispondono alle condizioni attualmente vigenti per le esportazioni verso uno Stato membro stabilite dalle decisioni della Comunità economica europea;
d) sono state private delle principali ghiandole linfatiche accessibili;
e) provengono da carcasse che, dopo la macellazione e prima del disossamento, sono state lasciate maturare a una temperatura ambiente superiore a 2 °C per almeno 24 ore.
2. Durante il periodo intercorso fra l'arrivo del bestiame al macello e il completamento delle operazioni di imballaggio, in scatole o cartoni, delle carni del bestiame destinato all'esportazione in uno Stato membro, non erano presenti nel macello o nell'impianto di sezionamento animali o carni non rispondenti alle condizioni fissate nelle decisioni della Comunità economica europea e attualmente vigenti per quanto concerne le esportazioni di carni in uno Stato membro.
Fatto a ,
(Luogo)
il
(Data)
Timbro
(Firma del veterinario ufficiale)
(Nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)
(1) Per « carni fresche disossate » si intendono tutte le parti di bovini domestici destinati al consumo umano che non hanno subito trattamenti tali da assicurare la loro conservazione; tuttavia, le carni refrigerate e congelate possono essere considerate carni fresche.
(2) Sono autorizzate esclusivamente le importazioni di carni fresche disossate di animali della specie bovina dalle quali sono state asportate le principali ghiandole linfatiche accessibili.
(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.
Storico versioni
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