Art. 3

In vigore dal 20 nov 1990
Qualora uno Stato membro autorizzi l'importazione di carni disossate fresche ottenute esclusivamente da animali della specie bovina provenienti dallo Zimbabwe, vanno rispettate le seguente condizioni: - le carni devono soddisfare i requisiti indicati nel modello di certificato di sanità di cui in allegato; il certificato deve accompagnare le carni durante il trasporto nello Stato membro importatore; - le carni non sono ammesse nel territorio dello Stato membro importatore per un periodo di almeno ventun giorni a decorrere dalla data di macellazione; - le carni devono essere di animali della specie bovina provenienti dalle regioni di cui all' e ivi macellate.
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Art. 3 Decisione (UE) 1990/610 — Testo vigente | Portale Normativo