Art. 2
In vigore dal 20 nov 1990
Il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 72/462/CEE non si applica, per quanto riguarda le carni disossate di animali della specie bovina, nelle seguenti regioni dello Zimbabwe:
- regione veterinaria del Mashonaland centrale,
- regione veterinaria del Mashonaland occidentale, limitatamente alla parte settentrionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:1990:610:oj#art-2