Art. 4

Uso a titolo gratuito delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi

In vigore dal 5 mar 2026
1. Il Ministero della difesa può motivatamente consentire l'uso temporaneo, a titolo gratuito, delle proprie denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi, nell'ambito della concessione del proprio patrocinio a eventi e manifestazioni organizzati o promossi da soggetti pubblici ovvero privati, senza finalità di lucro, ovvero negli altri casi in cui sussista uno specifico e comprovato interesse pubblico.
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Uso a titolo gratuito delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi (Art. 4 Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.) — Testo vigente | Portale Normativo