Art. 4 · Uso a titolo gratuito delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi

Art. 4

4 / 8

Uso a titolo gratuito delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi

In vigore dal 5 mar 2026
1. Il Ministero della difesa può motivatamente consentire l'uso temporaneo, a titolo gratuito, delle proprie denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi, nell'ambito della concessione del proprio patrocinio a eventi e manifestazioni organizzati o promossi da soggetti pubblici ovvero privati, senza finalità di lucro, ovvero negli altri casi in cui sussista uno specifico e comprovato interesse pubblico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.difesa:decreto:2025-11-11;223#art-4