Art. 2
Individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate
In vigore dal 5 mar 2026
1. Le Forze armate esercitano, ai sensi dell'articolo 300, comma 1, del Codice, il diritto all'uso esclusivo:
a) delle denominazioni riportate nell'allegato 1 al presente regolamento, nonché di quelle altre denominazioni che identificano le Forze armate, ovvero i reparti, gli enti, i gruppi e le strutture, anche interforze, esistenti o soppressi, in cui esse si articolano;
b) degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi che identificano le Forze armate, ovvero i reparti, gli enti, i gruppi e le strutture, anche interforze, esistenti o soppressi, riportati negli allegati da 2 a 6 al presente regolamento, nonché di quelle singole parti di essi che di per sè sono idonee a svolgere la funzione identificativa.
2. Gli allegati di cui al comma 1 formano parte integrante del presente regolamento e sono pubblicati sul sito web istituzionale del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa e di ciascuna Forza armata, per la parte di interesse.
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