Art. 3

Uso a titolo oneroso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi

In vigore dal 5 mar 2026
1. Il Ministero della difesa può consentire a soggetti terzi, pubblici o privati, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, a titolo oneroso, in via convenzionale, attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione e di contratti ad essi assimilabili, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 2. Il Ministero della difesa, prima di consentire a terzi l'uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, verifica che il loro previsto utilizzo sia compatibile con il prestigio del patrimonio storico e culturale dell'istituzione militare che essi rappresentano, sia idoneo ad accrescerne la diffusione e non risulti in contrasto con le finalità istituzionali proprie e delle Forze armate, nonché con l'immagine delle Forze armate. 3. I contratti di cui al comma 1 disciplinano tra l'altro: a) l'oggetto della prestazione, costituito dall'uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate specificatamente indicati, a fronte del quale il terzo rende un corrispettivo in denaro, ovvero fornisce beni o servizi, ai sensi dell'articolo 545 del Codice; b) le modalità e i limiti di uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi delle Forze armate da parte del terzo, che comunque non potranno essere concessi in uso per finalità di natura politica e sindacale, ovvero ai fini della commercializzazione di beni o servizi vietati dalle norme vigenti; c) il divieto di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, il diritto di uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, pena la risoluzione di diritto del contratto, salva l'ipotesi in cui tale possibilità di cessione sia espressamente consentita, di volta in volta, da una preventiva autorizzazione del Ministero della difesa; d) il compenso, che può consistere in un importo fisso corrisposto in un'unica soluzione, ovvero nella fornitura di beni e servizi di equivalente valore, o in un importo iniziale cui vanno ad aggiungersi importi rateizzati ragguagliati a una percentuale, anche variabile nel tempo, del fatturato relativo al bene commercializzato (royalty) avvalendosi delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate concessi in uso; e) le modalità operative per la verifica da parte del Ministero della difesa della corretta corresponsione delle royalty eventualmente stabilite in sede contrattuale, prevedendo obblighi di rendicontazione scritta del licenziatario, consistenti in rapporti periodici sull'ammontare complessivo del fatturato relativo al bene o servizio commercializzato, corredati della relativa documentazione contabile; f) la durata del contratto; g) le modalità attraverso le quali il Ministero della difesa verifica il rispetto da parte del terzo delle condizioni e dei limiti di uso dei segni distintivi dei quali sia stato consentito l'uso, che comunque dovranno prevedere: 1) l'obbligo del licenziatario di produrre all'Amministrazione, prima della commercializzazione del bene, ovvero dell'avvio dell'attività che comporta l'uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, un esemplare del bene o la documentazione recante l'illustrazione dettagliata dell'attività da svolgere; 2) la facoltà dell'Amministrazione di procedere, previa intesa con il licenziatario, a verifiche dirette nei luoghi di produzione o di commercializzazione dei beni, ovvero di svolgimento dell'attività che comporta l'uso dei segni distintivi delle Forze armate; 3) l'applicazione di penalità per l'inadempimento degli obblighi di cui al numero 1) ovvero dell'intesa di cui al numero 2); h) le condizioni, ivi inclusi gli eventi sopravvenuti al perfezionamento dell'atto negoziale, che possono essere di nocumento all'immagine, al prestigio o alle finalità istituzionali delle Forze armate, la cui violazione determina la risoluzione di diritto del contratto. 4. Le attività di gestione economica delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi di cui al comma 1, ivi inclusa l'individuazione del terzo licenziatario, salvo che esse siano state affidate dal Ministero della difesa alla società Difesa Servizi S.p.a., sono svolte dalle strutture individuate dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore delle Forze armate e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, cui le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi sono riconducibili.
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