Art. 5

Rimozione delle cause di decadenza o revoca

In vigore dal 30 mag 2025
1. Prima di adottare un provvedimento di decadenza o revoca, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quando ve ne siano le condizioni, concede un termine al concessionario per la rimozione delle cause che determinano l'adozione del provvedimento. 2. Nei casi di cui al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta un provvedimento con cui concede un termine di 60 giorni per la rimozione delle cause di revoca o di decadenza, indicando le attività da compiersi da parte del concessionario. Nel caso di oggettive difficoltà a rimuovere le cause di revoca o di decadenza, l'Agenzia può concedere un ulteriore termine di 60 giorni, su istanza di parte e previa presentazione da parte del concessionario di atti o documenti che dimostrino l'effettiva, seria e diligente volontà di adempiere del concessionario e gli ostacoli di fatto o di diritto incontrati nell'adempimento. Nel caso in cui le attività di rimozione delle cause di revoca o di decadenza siano iniziate ma non terminate nel termine ulteriore concesso, su istanza del concessionario e previa ulteriore verifica da parte dell'Agenzia dell'effettiva, seria e diligente volontà di adempiere da parte del concessionario è possibile, in via straordinaria, concedere una seconda proroga del termine di ulteriori 60 giorni. 3. Decorsi i termini di cui al comma 2 senza che il concessionario abbia rimosso la causa di decadenza o di revoca, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta il provvedimento di revoca o decadenza della concessione, con le modalità di cui agli .
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