Art. 4

Escussione delle polizze fideiussorie

In vigore dal 30 mag 2025
1. Le garanzie prevista dalle convenzioni di concessione, sotto forma di cauzione o fideiussione, sono a prima richiesta, secondo quanto previsto dall', comma 5, lettera l) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41. 2. Nei casi in cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede alla revoca o alla decadenza della concessione e alla conseguente escussione delle garanzie poste a tutela degli adempimenti convenzionali e dei titolari dei conti di gioco, l'importo delle garanzie è utilizzato prioritariamente a ristoro del danno erariale, eventualmente creato dal concessionario e degli ulteriori danni eventualmente subiti dallo Stato a seguito dell'interruzione della raccolta, fatto salvo il recupero dell'eventuale maggior danno subito dallo Stato. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede al rimborso, anche parziale, delle somme presenti sui conti di gioco che i titolari non siano riusciti a prelevare, fino ad esaurimento dell'importo della polizza fideiussoria, attraverso un istituto bancario, appositamente individuato con procedura ad evidenza pubblica, e con oneri a carico delle polizze fideiussorie escusse, secondo le modalità definite con successivo provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Una quota pari all'1 per cento di tutte le polizze fideiussorie escusse nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo confluisce in un Fondo di riserva, istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da utilizzarsi per i rimborsi dei titolari di conti di gioco nel caso in cui le polizze fideiussorie all'uopo costituite siano insufficienti.
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