Art. 3

Decadenza dalla concessione

In vigore dal 30 mag 2025
1. La convenzione di concessione o gli atti aggiuntivi alla stessa indicano puntualmente le cause e gli inadempimenti convenzionali che generano l'obbligo o la facoltà per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di adottare il provvedimento di decadenza dalla concessione, fatte salve le cause di decadenza previste dalla legge. 2. Ferma restando l'applicazione delle eventuali penali convenzionali collegate all'inadempimento da cui genera il procedimento di decadenza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dà avviso dell'avvio del procedimento di decadenza al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Il procedimento di decadenza dalla concessione si conclude con l'emanazione del provvedimento espresso, entro il termine massimo di 180 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento. Al concessionario non spetta alcun indennizzo per effetto dell'anticipata cessazione della concessione a seguito di decadenza.
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Decadenza dalla concessione (Art. 3 Regolamento relativo alla definizione delle modalita' di revoca della concessione di gioco e condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario proporzionato all'effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca.) — Testo vigente | Portale Normativo