Art. 9
Disposizioni relative all'operatività della riassicurazione da parte di SACE S.p.A.
In vigore dal 14 mar 2025
Disposizioni relative all'operatività
della riassicurazione da parte di SACE S.p.A.
1. Nel caso in cui le imprese di assicurazione si avvalgono della copertura di SACE S.p.A. ai sensi dell', comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le stesse trasferiscono a SACE S.p.A. i rischi derivanti dall'intero portafoglio delle polizze a copertura dei danni di cui all', comma 101, della legge n. 213 del 2023 ovvero i rischi derivanti dall'intero portafoglio delle polizze a copertura dei danni di cui all', comma 101, della legge n. 213 del 2023 al netto delle polizze sottoscritte con le grandi imprese di cui all', comma 1, lettera o).
2. Restano escluse dalla copertura di cui all', comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze non conformi alle disposizioni di legge, ivi comprese quelle beneficianti del regime transitorio di cui all', comma 2, del presente decreto.
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