Art. 11
Disposizioni transitorie e di rinvio
In vigore dal 14 mar 2025
1. L'adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.
3. Qualora entro la scadenza del termine di cui all', comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si verifica taluno degli eventi di cui all' del presente decreto, le imprese di assicurazione sono tenute a verificare l'adeguatezza della propria proposta tariffaria, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento catastrofale, al fine di proseguire la sottoscrizione di nuove coperture.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si fa rinvio alle pertinenti disposizioni del codice civile e alla regolamentazione IVASS.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 gennaio 2025
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 196
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2025-01-30;18#art-11