Art. 1
Definizioni e ambito di applicazione
In vigore dal 14 mar 2025
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», e, in particolare, l', comma 101, ai sensi del quale «Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni»;
Visto l', comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che dispone, tra l'altro, che ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 101 il contratto prevede l'applicazione di premi proporzionali al rischio;
Visto l', comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi del quale «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l'IVASS, le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui al comma 103, e possono essere aggiornati i valori di cui al comma 104»;
Visto l', comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi del quale «Al fine di contribuire all'efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni di cui al comma 101, la società SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 105, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110»;
Considerato che SACE S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell', comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha sottoposto per l'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy lo schema di convenzione redatto all'esito delle interlocuzioni intrattenute con l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e in accordo con essa, contenente le condizioni generali, le condizioni speciali e l'allegato tecnico al cui rispetto le imprese di assicurazione aderenti alla convenzione si impegneranno, ai fini dell'ottenimento della garanzia di cui al citato , comma 108, della legge n. 213 del 2023;
Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 novembre 2024, n. 1439 e dalla Sezione Prima nella seduta del 9 dicembre 2024, n. 1501;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, inviata con nota n. 58362 del 30 dicembre 2024 e con nota integrativa n. 1086 del 10 gennaio 2025;
Adottano
il seguente regolamento:
Definizioni e ambito di applicazione
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) assicurato: l'impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall', commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) immobilizzazioni: le immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, ossia:
1) terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
2) fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;
4) attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.;
c) imprese di assicurazione: le imprese di cui all', comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, singole o facenti parte di un gruppo di cui all', lettera r-bis) del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, abilitate all'esercizio in Italia del «ramo 8» di cui all', comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005, anche se operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi e iscritte agli albi ed elenchi tenuti dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che svolgano attività di sottoscrizione di contratti assicurativi, a livello singolo o di gruppo, a copertura dei danni di cui alla successiva lettera d). L'ultima società controllante italiana, come definita dall'articolo 210, commi 2 e 3, del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ha facoltà di designare una o più imprese del gruppo, quali soggetti abilitati ad adempiere all'obbligo di sottoscrizione dei contratti assicurativi a copertura dei danni di cui al presente decreto;
d) oggetto della copertura assicurativa: i danni alle immobilizzazioni di cui alla lettera b), direttamente cagionati dagli eventi di cui all' del presente decreto;
e) premio assicurativo: l'importo che il contraente, anche mediante la adesione a polizze collettive, deve pagare all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione;
f) franchigia: importo fisso convenuto in polizza, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro;
g) scoperto: importo convenuto in polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'assicurato;
h) massimale o limite di indennizzo: importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell'impresa di assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata;
i) indennizzo: l'importo pagato all'assicurato dalla compagnia di assicurazione per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura;
l) valore di ricostruzione: importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità;
m) costo di rimpiazzo: valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato;
n) costo di ripristino: valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato;
o) grandi imprese: le imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi:
1) fatturato maggiore di 150 milioni di euro;
2) numero di dipendenti pari o superiore a 500;
p) somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate;
q) copertura assicurativa a primo rischio assoluto: l'impegno della compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile.
2. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
3. La polizza assicurativa, stipulata ai sensi del presente decreto, non copre:
a) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
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