Art. 5

Capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici

In vigore dal 14 mar 2025
Capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici 1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo a contrarre, le imprese di assicurazione autorizzate in Italia nell'ambito del sistema di gestione dei rischi e della propensione al rischio, definita dall'organo amministrativo ai sensi dell', comma 2, lettera e), del regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, definiscono, con riferimento ai complessivi rischi da assumere con i contratti assicurativi di cui all', comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la propensione al rischio in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio. 2. I limiti di tolleranza al rischio di cui al comma 1 sono aggiornati almeno con cadenza annuale e sono definiti con riferimento all'intero portafoglio acquisito su tali rischi, tenendo conto del ricorso ai meccanismi di cessione del rischio, ivi inclusa la cessione a SACE S.p.A. 3. Le imprese che superano il limite di tolleranza al rischio di cui al comma 1 cessano l'assunzione di ulteriori rischi nell'intero territorio nazionale. Di tale circostanza viene data immediata informativa all'IVASS e ai terzi mediante pubblicazione sul sito web della compagnia. 4. Il titolare della funzione di gestione del rischio, nella relazione annuale di cui all'articolo 30 del regolamento IVASS n. 38 del 2018, riferisce sulle metodologie e modelli utilizzati nella definizione dei limiti di tolleranza al rischio ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all', comma 107, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 5. Il titolare della funzione attuariale, nel parere sulla politica di sottoscrizione globale e sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione, di cui all'articolo 272, paragrafi 6 e 7, degli Atti delegati, e all'articolo 30-sexies, comma 1, lettere g) e h), del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, fornisce specifica evidenza sull'assunzione dei rischi di cui all', comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano, compatibilmente con quanto previsto nei rispettivi ordinamenti nazionali, alle imprese abilitate all'esercizio in Italia del «Ramo 8» ed operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizio. Ove tali imprese intendono cessare l'attività per superamento del limite di tolleranza al rischio ne danno immediata informativa all'IVASS e all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine e ai terzi mediante pubblicazione sul sito web della compagnia. 7. In caso di imprese di assicurazione designate ai sensi dell', lettera c), i limiti di tolleranza al rischio sono definiti tenendo conto della capacità assuntiva di tutte le imprese del gruppo abilitate all'esercizio del «ramo 8» di cui all', comma 3, del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel rispetto di quanto previsto dai commi da 1 a 5.
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