Art. 7

Consultazione dei privati

In vigore dal 9 nov 2024
1. I privati di cui all', comma 6, consultano e acquisiscono i documenti presenti nel fascicolo, nel rispetto del regolamento GDPR e del codice in materia di protezione dei dati personali. Salve le disposizioni di cui agli articoli da 22 a 28, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e fermo restando lo specifico regime di ostensibilità di ciascuno dei documenti presenti nel fascicolo, si applicano le esclusioni di all'articolo 5-bis, comma 1, lettere f) e g), e comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 2. La consultazione di cui al comma 1 è consentita nel rispetto del termine individuato nella tassonomia di cui all' e comunque di quello eventualmente all'uopo indicato al momento della trasmissione del documento o del dato dai soggetti di cui all', comma 1. 3. I diritti di segreteria per gli adempimenti previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e aggiornati con le modalità di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
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