Art. 9
Cronoprogramma per l'applicazione delle disposizioni regolamentari
In vigore dal 9 nov 2024
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai SUAP conformi ai requisiti e alle prescrizioni di cui all'allegato tecnico al d.P.R. 160/2010, come modificato dal decreto interministeriale 12 novembre 2021, e sono attuate, con decreto del Ministro, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, e la Conferenza Unificata, entro il 26 novembre 2025. I SUAP si rendono interoperabili con il fascicolo, mediante i servizi resi disponibili dalla Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del CAD, entro centottanta giorni dall'adozione del decreto di cui al primo periodo.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano altresì alle amministrazioni di cui all', comma 1, lettera f), e sono attuate con decreto del Ministro, da adottarsi, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Unificata, entro centoventi giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 1, con il quale sono individuate le modalità di alimentazione. Le amministrazioni destinatarie del decreto di cui al presente comma si conformano ad esso entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al primo periodo.
3. Nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni coinvolte, con uno o più decreti del Ministro può essere esteso il novero dei soggetti abilitati al deposito nel fascicolo di dati, atti e documenti inerenti l'attività d'impresa, nel rispetto delle specifiche tecniche adottate con il decreto di cui al comma 1.
Storico versioni
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