Art. 5

Tassonomia dei documenti

In vigore dal 9 nov 2024
1. I documenti, trasmessi in duplicato informatico al fascicolo, sono classificati dai soggetti di cui all', comma 1, sulla base della tassonomia di cui all'allegato A al presente regolamento. 2. Le camere di commercio verificano costantemente l'adeguatezza della tassonomia e la sua rispondenza alle esigenze dei soggetti che conferiscono informazioni o consultano il fascicolo e per il tramite dell'Unioncamere trasmettono con cadenza almeno annuale una relazione al Ministero proponendo eventuali adeguamenti. 3. Le modifiche alla tassonomia di cui al comma 1 sono introdotte con decreto del Ministro, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Unificata.
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Tassonomia dei documenti (Art. 5 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa.) — Testo vigente | Portale Normativo