Art. 3

Alimentazione del fascicolo informatico d'impresa

In vigore dal 9 nov 2024
1. Il fascicolo è alimentato, per quanto di rispettiva competenza, dal SUAP e dai responsabili del procedimento delle amministrazioni di cui all', comma 1, lett. f) nonché dalle amministrazioni che effettuano i controlli ai sensi dei decreti legislativi di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. 2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla camera di commercio territorialmente competente il duplicato informatico dei documenti relativi all'attività di impresa, come definiti dall', comma 1, lettera o), ai fini dell'inserimento nel fascicolo, con le modalità di cui all'. 3. I documenti di cui al comma 2 sono acquisiti nel fascicolo in ordine cronologico e sono integrati d'ufficio dal REA con tutte le informazioni e i documenti da questo a qualunque titolo detenuti, rilevanti ai fini dell'attività d'impresa.
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Alimentazione del fascicolo informatico d'impresa (Art. 3 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa.) — Testo vigente | Portale Normativo