Capo II

Art. 10

Commissione esaminatrice

In vigore dal 3 lug 2024
1. Per la procedura selettiva di cui all', la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta, altresì, da un dirigente e da due direttivi che espletano funzioni operative e da uno specialista nautico. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. 2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione di cui al comma 1, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
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