Capo II
Art. 14
Graduatoria per l'ammissione ai corsi di formazione
In vigore dal 3 lug 2024
1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di macchina.
2. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione è approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed è pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
4. Il bando definisce il numero di candidati che accede ai corsi di formazione in misura non superiore a due volte i posti messi a concorso.
Storico versioni
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