Capo II
Art. 15
Corso di formazione e graduatoria finale
In vigore dal 3 lug 2024
1. Il corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di macchina ha una durata non inferiore a 3 mesi e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
2. Il corso è articolato in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere nautico e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per lo svolgimento delle attività di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonché delle attività di soccorso in mare. Con decreto del direttore centrale per la formazione, d'intesa con il direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
3. Durante il corso di formazione gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.
4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale.
L'ammissione all'esame finale è subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale è articolato in una prova teorica e una prova pratica. La prova teorica si svolge mediante la risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova pratica è effettuata a bordo delle unità navali antincendio del Corpo nazionale. Le prove dell'esame finale sono finalizzate ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialità e l'idoneità ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei nautici di macchina del Corpo nazionale.
5. La commissione esaminatrice di cui all' attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alle prove. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova.
6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
7. La graduatoria finale di cui al comma 6 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto di nautico di macchina del Corpo nazionale.
9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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