Capo I
Art. 8
Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione
In vigore dal 3 lug 2024
Dimissioni ed espulsioni
dai corsi di formazione
1. È dimesso dal corso di formazione di cui all' il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera le verifiche intermedie di cui all', comma 3;
c) non supera l'esame di fine corso di cui all', comma 4;
d) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità alla navigazione determinate da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.
2. È espulso dal corso di formazione il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.
Storico versioni
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