Capo III

Art. 24

Graduatoria per l'ammissione al corso di formazione professionale

In vigore dal 1 mag 2024
Graduatoria per l'ammissione al corso di formazione professionale 1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore. 2. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005. 3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione è approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed è pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 4. Il bando di cui all' definisce il numero di candidati che accede al corso di formazione in misura non superiore il doppio dei posti messi a selezione.
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Graduatoria per l'ammissione al corso di formazione professionale (Art. 24 Regolamento recante modalita' di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.) — Testo vigente | Portale Normativo