Capo III

Art. 22

Titoli

In vigore dal 1 mag 2024
1. I titoli di studio e le qualificazioni professionali sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato C, rispettivamente, parti I e II, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese. 3. Ai fini della valutazione delle qualificazioni professionali, i punteggi sono fra loro cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 5 punti. 4. Sono valutabili esclusivamente i titoli di studio e le qualificazioni professionali posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 5. La commissione esaminatrice di cui all' redige, sulla base del punteggio dei titoli di cui ai commi 1 e 2, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2024-02-06;49#art-22

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Titoli (Art. 22 Regolamento recante modalita' di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.) — Testo vigente | Portale Normativo