Capo III
Art. 20
Commissione esaminatrice
In vigore dal 1 mag 2024
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta da un primo dirigente e da un direttivo che espletano funzioni operative e da due elisoccorritori istruttori. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissioni di cui ai commi 1, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
Storico versioni
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