Capo II
Art. 15
Graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione
In vigore dal 1 mag 2024
1. Per la selezione interna di cui all', comma 1, la commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile.
2. Per la selezione interna di cui all', comma 2, la commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile.
3. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 217 del 2005.
4. Le graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione di cui ai commi 1 e 2 sono approvate con decreto del Capo del Dipartimento e sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
5. I bandi di cui all' definiscono il numero di candidati che accede ai corsi di formazione in misura non superiore il doppio dei posti messi a selezione.
Storico versioni
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