Capo III
Art. 26
Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione
In vigore dal 1 mag 2024
1. È dimesso dal corso di formazione di cui all' il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera le verifiche intermedie di cui all', comma 3;
c) non supera l'esame di fine corso di cui all', comma 4;
d) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso o temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo dovute a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo determinate da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
2. È espulso dal corso di formazione il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2024-02-06;49#art-26