Art. 4
Comitato di coordinamento
In vigore dal 22 ott 2023
1. Presso il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera è istituito il Comitato di coordinamento per garantire l'interoperabilità tra i sistemi in uso alle altre autorità interne competenti e per dare attuazione alle scelte necessarie ai fini dell'implementazione del sistema di interfaccia unica marittima europea.
2. Il Comitato di coordinamento è presieduto dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera o da un ufficiale ammiraglio del Corpo suo delegato, ed è composto da:
a) un rappresentante del Ministero dell'interno;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
d) un rappresentante del Corpo della Guardia di finanza.
3. Se si ravvisa l'esigenza di trattare aspetti riguardanti la cybersicurezza nazionale, la composizione del Comitato di cui al comma 2 è integrata da un rappresentante dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
4. Al Comitato di coordinamento possono essere invitati a partecipare, quali osservatori, rappresentanti di altri enti o amministrazioni o delle associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale, individuate secondo la specifica competenza in ordine alle materie di volta in volta poste all'ordine del giorno.
5. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento ha funzione consultiva e supporta l'Autorità nazionale competente per l'individuazione delle azioni, procedure e tempistiche.
6. Il Comitato di coordinamento si riunisce su convocazione del Presidente e si avvale delle strutture e delle risorse umane delle amministrazioni che lo compongono disponibili a legislazione vigente e può avvalersi, a titolo gratuito, del supporto tecnico scientifico di esperti indicati dalle singole amministrazioni.
7. Ai componenti del Comitato di coordinamento e agli eventuali osservatori che partecipano alle riunioni non spettano gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati e rimborsi per le spese di missione.
8. Le attività di segreteria del Comitato di coordinamento sono svolte dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2023-08-30;135#art-4