Art. 2

Definizioni

In vigore dal 22 ott 2023
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «Autorità nazionale competente (ANC)»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera, responsabile per l'istituzione dell'interfaccia unica marittima nazionale; b) «Sistema di interfaccia unica marittima europea (European Maritime Single Window enviroment - EMSWe)»: il quadro giuridico e tecnico per la trasmissione elettronica di informazioni in relazione agli obblighi di dichiarazione per gli scali nei porti dell'Unione europea; c) «Altre autorità interne competenti (AAIC)»: i Ministeri dell'interno e della salute, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Corpo della Guardia di finanza; d) «Port management Information System (PMIS)»: il sistema informativo per la gestione amministrativa delle attività portuali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera b) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; e) «SafeSeaNet»: il sistema dell'Unione europea per lo scambio di dati marittimi di cui all', comma 1, lettera t-bis) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.
Storico versioni

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