Art. 1
Finalità
In vigore dal 22 ott 2023
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO,
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 7, che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e, in particolare, l'articolo 8, comma 10, che prevede i sistemi attraverso i quali si svolgono le procedure amministrative correlate all'arrivo e alla partenza delle navi;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali;
Visto in particolare l', comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 121 del 2021, che prevede, ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, responsabile per l'istituzione dell'interfaccia unica marittima nazionale ai sensi del decreto-legge n. 179 del 2012, è designato autorità nazionale competente che agisce come coordinatore nazionale per l'interfaccia unica marittima europea ed esercita le funzioni di cui agli del citato regolamento (UE) 2019/1239;
Visto inoltre l', comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 121 del 2021, che recita: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di esercizio delle funzioni di coordinamento spettanti all'autorità nazionale designata ai sensi del comma 1-bis per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1239 da parte delle autorità interne competenti e le forme della loro cooperazione per assicurare la distribuzione dei dati e la connessione con i pertinenti sistemi delle altre autorità competenti a livello nazionale e dell'Unione europea»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n. 235, concernente il regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.);
Acquisito il concerto del Ministro dell'interno, espresso con nota n. 11429 dell'11 luglio 2023;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, espresso con nota n. 16336 del 19 aprile 2023;
Acquisito il concerto del Ministro della salute, espresso con nota n. 2770 del 17 maggio 2023;
Acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, espresso con nota n. 30749 del 13 dicembre 2022;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell'adunanza del 24 novembre 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota 20695 del 7 giugno 2023 e successiva integrazione dell'11 luglio 2023;
Adotta
il seguente regolamento:
Finalità
1. Il presente regolamento definisce le modalità di esercizio delle funzioni di coordinamento spettanti all'Autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 da parte delle autorità interne competenti e le forme della loro cooperazione per assicurare la distribuzione dei dati e la connessione con i pertinenti sistemi delle altre autorità competenti a livello nazionale e dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2023-08-30;135#art-1