Art. 3
Forme di cooperazione per assicurare l'interoperabilità tra i vari sistemi informatici
In vigore dal 22 ott 2023
Forme di cooperazione per assicurare l'interoperabilità
tra i vari sistemi informatici
1. La distribuzione dei dati tra il Sistema di interfaccia unica marittima europea e i sistemi in uso alle altre autorità interne competenti, nonché il loro riutilizzo, si realizza nello scenario e secondo le interconnessioni rappresentate nell'architettura informatica della EMSWe contenuta nella comunicazione della Commissione europea 2021/C 299/03 concernente il piano di attuazione pluriennale per il sistema di interfaccia unica marittima europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 299 del 27 luglio 2021.
2. Gli obblighi di dichiarazione della nave, costituenti il dato distribuito e scambiato tra l'Autorità nazionale competente e le altre autorità interne competenti, discendenti dalle disposizioni contenute negli atti giuridici dell'Unione europea, negli atti giuridici internazionali e nazionali, sono elencati nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente regolamento, che individua anche la titolarità e la responsabilità nel trattamento dei dati anche per gli aspetti relativi alla tutela della protezione dei dati personali.
3. L'interoperabilità tra la EMSWe e lo Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n. 235, è assicurata dalla cooperazione tra l'ANC e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli anche mediante la previsione di specifici accordi.
4. Lo scambio dei dati e l'interoperabilità dei sistemi tra le AAIC sono realizzati nel rispetto delle misure e delle prescrizioni in tema di cybersicurezza nazionale.
5. Per le esigenze delle amministrazioni, l'EMSWe rende disponibile l'accesso ai dati di interesse, anche tramite un portale WEB, con la possibilità di eseguire il download degli stessi in formato excel, pdf, csv.
Storico versioni
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