Titolo II

Art. 9

Applicabilità dei nuovi modelli

In vigore dal 15 giu 2023
1. I modelli di cui agli sono applicabili a partire dalla data indicata all', comma 1, lettera a). Le modalità di compilazione dei citati modelli sono definite con il decreto di cui all', comma 1. 2. Sino alla data di cui al comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le disposizioni di cui all'articolo 193, commi 3, 4 e 5 del medesimo decreto legislativo. 3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Storico versioni

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