Titolo III

Art. 14

Contributo annuale e diritto di segreteria

In vigore dal 15 giu 2023
1. La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI è assicurata mediante il pagamento a carico degli iscritti di un contributo annuale e di un diritto di segreteria, ai sensi dell', comma 3-quater, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, nella misura e con le modalità indicate nell'allegato III. 2. Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da ciascun iscritto per ciascuna unità locale, come individuata ai sensi dell', comma 1, lettera a). 3. Il contributo annuale per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione. Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale è versato entro il 30 aprile di ciascun anno, come indicato nell'allegato III. 4. Ogni variazione all'iscrizione è soggetta al pagamento del diritto di segreteria, secondo le modalità di cui all'allegato III.
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