Titolo II

Art. 7

Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale

In vigore dal 15 giu 2023
Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale 1. Il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale è un documento informatico il cui formato è definito con le specifiche tecniche di cui all'. 2. Il formulario è vidimato digitalmente tramite l'assegnazione di un codice univoco reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI che si avvale del servizio per la vidimazione digitale messo a disposizione dalle camere di commercio. 3. Il formulario viene aggiornato da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto. La sottoscrizione del formulario digitale da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica, conformi alla normativa vigente e secondo le specifiche tecniche di cui all'. 4. Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il rifiuto è accompagnato da una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto, secondo il formato di cui all'allegato II e prodotto con le modalità indicate nelle specifiche tecniche di cui all'. In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili secondo le specifiche tecniche di cui all'. 5. Qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche presso l'unità locale, sono garantite in qualunque momento la possibilità di riproduzione dei documenti archiviati e dei documenti posti in conservazione e la verifica della corrispondenza delle informazioni trasmesse al RENTRI rispetto a quanto desumibile dagli archivi informatici degli operatori, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, secondo le specifiche tecniche di cui all'. 6. I sistemi gestionali adottati dall'operatore devono garantire nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale. 7. La trasmissione del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario avviene per il tramite del RENTRI e consente di adempiere gli obblighi previsti dall'articolo 188, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il formulario è così reso disponibile dal RENTRI a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione. 8. Il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale secondo quanto indicato dal presente articolo nel rispetto delle procedure operative di cui all', o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell', a partire dalla data indicata all', comma 1, lettera c). 9. Prima della scadenza di cui al comma 8 il formulario di identificazione del rifiuto può essere volontariamente emesso in formato digitale.
Storico versioni

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