Titolo II
Art. 5
Disposizioni generali sul formulario di identificazione del rifiuto
In vigore dal 15 giu 2023
Disposizioni generali sul formulario
di identificazione del rifiuto
1. È approvato il modello di formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportato nell'allegato II.
2. Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformità al modello riportato nell'allegato II ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.
3. Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.
4. Il formulario di identificazione del rifiuto è vidimato digitalmente con le modalità indicate all', comma 2, se in formato cartaceo, oppure con le modalità di cui all', comma 2, se in formato digitale.
5. L'acquisizione da parte del produttore del formulario compilato in tutte le sue parti vale ai fini dell'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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