Titolo I
Art. 1
Oggetto e finalità
In vigore dal 15 giu 2023
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
Visto l' del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che, nel sopprimere il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) ed, in particolare, i commi 3 e 3-quater che stabiliscono i soggetti tenuti all'iscrizione al RENTRI e gli oneri a carico degli stessi per la copertura dei costi di funzionamento del Registro medesimo;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», con particolare riguardo agli articoli 188-bis, 189, 190, 193 che disciplinano il sistema di tracciabilità dei rifiuti;
Visto, in particolare, l'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 che rinvia, tra l'altro, ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la definizione della disciplina del Registro elettronico nazionale, dei modelli di registro cronologico e dei formulari di identificazione, nonché le modalità di tenuta degli stessi in formato digitale e di trasmissione dei dati al Registro e le modalità di svolgimento delle funzioni di gestione e supporto da parte dell'Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 188-bis;
Visto l'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che disciplina le violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70 e, in particolare, l', commi 1, 2 e 3, e l', comma 1, relativi al modello unico di dichiarazione in tema di rifiuti, riguardo agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e relative norme di attuazione, quali funzionali alle attività di segnalazione e rapporto (reporting) all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli , comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2013;
Viste le «Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici - maggio 2021» in vigore dal 1° gennaio 2022, concernenti le regole tecniche in materia di formazione, protocollazione, gestione e conservazione del documento;
Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Vista la determinazione AGID n. 406/2020, Adozione della Circolare recante la linea di indirizzo sull'interoperabilità tecnica e la circolare n. 1/2020 del 9 settembre 2020, recante Linea di indirizzo sull'interoperabilità tecnica e relativi allegati;
Vista la determinazione AGID n. 547/2021, Adozione delle «Linee guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici» e delle «Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo al «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Rilevato che in base al nuovo quadro normativo il «sistema di tracciabilità dei rifiuti» si compone delle procedure e degli strumenti relativi agli adempimenti ambientali di cui ai registri cronologici di carico e scarico, per la gestione della contabilità dei rifiuti, dei formulari di identificazione dei rifiuti, per le movimentazioni e trasporto, nonché della comunicazione al catasto dei rifiuti, i cui dati vengono integrati nel RENTRI;
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista la missione M2-C1, Riforma 1.1, - Strategia nazionale per l'economia circolare, che prevede l'adozione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti per lo sviluppo del mercato secondario delle materie prime, sistema fondato sul RENTRI;
Visti i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti per la Riforma 1.1 Strategia nazionale per l'economia circolare dal medesimo allegato alla citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, ed in particolare il traguardo M2C1- previsto per il secondo trimestre - rappresentato dall'approvazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 24 giugno 2022, n. 259, che adotta la Strategia nazionale per l'economia circolare;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 24 giugno 2022, n. 257, con il quale è stato approvato il Programma Nazionale di Gestione dei rifiuti;
Considerato che la Strategia nazionale per l'economia circolare ed il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti prevedono tra gli obiettivi quello di supportare gli organi di controllo e le forze dell'ordine nella prevenzione e repressione, attraverso il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, nonché quello di razionalizzare e ottimizzare il sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla completa tracciabilità dei rifiuti;
Considerato che l'introduzione della modalità digitale per gli adempimenti ambientali risulta funzionale al RENTRI, consentendo la trasmissione ed acquisizione dei dati ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e la gestione dei relativi flussi;
Dato atto che è stata effettuata la procedura partecipata con gli stakeholders;
Acquisito il concerto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con nota prot. n. 4090 del 31 gennaio 2023;
Sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, acquisiti con nota prot. n. 2733 del 3 febbraio 2023;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che ha espresso il proprio parere con provvedimento n. 287 del 22 agosto 2022;
Vista la comunicazione ai sensi dell' della direttiva (UE) 2015/1535, giusta notifica 2022/656/I del 29 settembre 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2022;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell', comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 4855 del 1° marzo 2023;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto e finalità
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di seguito RENTRI, istituito ai sensi dell' del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
2. Il presente regolamento disciplina in particolare l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo:
a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
b) le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
c) il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a);
d) le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al RENTRI, garantendone, ove possibile, la precompilazione automatica secondo quanto disposto dall'articolo 189, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
f) le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
g) le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.
3. Gli allegati I e II disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
L'allegato III definisce i contributi e il diritto di segreteria per l'iscrizione al RENTRI ai sensi dell' del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019. Gli allegati I, II e III sono parte integrante del presente regolamento.
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