Art. 7
Accesso ai registri degli impianti protesici mammari
In vigore dal 2 feb 2023
1. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento, individua, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti designati al trattamento dei dati inseriti nel registro nazionale.
2. L'accesso al registro nazionale degli impianti protesici mammari, previsto per le finalità di cui all', comma 1, lettera b), e comma 3, è consentito al personale di cui al comma 1.
3. I titolari del trattamento dei dati dei registri regionali e provinciali, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, individuano i soggetti autorizzati al trattamento dei dati inseriti nei registri regionali e provinciali, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo n. 196 del 2003, le relative modalità e i profili di accesso ai dati.
4. L'accesso al registro regionale o provinciale delle protesi mammarie, per le finalità di cui all', comma 1, lettera a), è consentito ai medici o agli altri professionisti sanitari che prendono in cura il soggetto sottoposto all'impianto o alla rimozione, al momento dell'impianto stesso e nell'eventualità di effetti indesiderati o esiti a distanza, previa autorizzazione del titolare del registro regionale o provinciale.
Per le finalità di cui all', comma 1, lettera a), il registro nazionale assicura ai medici e agli altri professionisti sanitari di cui all', comma 7, della legge 5 giugno 2012, n. 86, l'accesso ai registri di altre regioni o province autonome, per consultare i dati relativi all'intervento di impianto o rimozione precedentemente eseguito presso altra regione o provincia autonoma sul medesimo soggetto preso in cura secondo le modalità previste nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato A.
Storico versioni
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