Art. 6
Tipologia di dati raccolti nei registri
In vigore dal 2 feb 2023
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all', i registri regionali e provinciali degli impianti protesici mammari, per gli interventi di impianto o rimozione effettuati nel territorio di loro competenza, nel rispetto delle specifiche indicazioni contenute nel disciplinare tecnico di cui all'allegato A, raccolgono:
a) dati anagrafici degli assistiti sottoposti a impianto o rimozione di protesi mammaria;
b) dati clinici degli assistiti sottoposti a impianto o rimozione di protesi mammaria;
c) dati relativi alla protesi mammaria impiantata o rimossa;
d) dati relativi alla struttura sanitaria dove viene effettuato l'impianto o la rimozione;
e) dati relativi ai medici e agli altri professionisti sanitari per le finalità previste dall', comma 7, della legge 5 giugno 2012, n. 86.
2. Il registro nazionale degli impianti protesici mammari è alimentato con i dati provenienti dai registri regionali e provinciali previo trattamento dei dati personali esclusivamente con un codice univoco che non consente l'identificazione diretta dell'interessato.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di ottimizzazione e razionalizzazione della spesa informatica, mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione che specifichino anche il ruolo delle parti rispetto al trattamento, possono avvalersi, anche mediante riuso ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle infrastrutture tecnologiche per il registro degli impianti protesici mammari a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogati, ovvero utilizzare l'infrastruttura tecnologica del Ministero della salute da rendere conforme ai criteri previsti dal comma 2.
Storico versioni
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