Art. 4

Finalità del trattamento dei dati contenuti nei registri

In vigore dal 2 feb 2023
1. I registri di cui all', comma 2, lettere b) e c), sono istituiti per le finalità di cui alla legge 5 giugno 2012, n. 86, ovvero: a) monitoraggio clinico del soggetto sottoposto a impianto, allo scopo di prevenire le complicanze e migliorare la gestione clinico assistenziale degli eventuali effetti indesiderati ed esiti a distanza, consentendo la rintracciabilità tempestiva degli assistiti in caso di necessità di specifici controlli periodici o di eventuale espianto; b) monitoraggio epidemiologico, a scopo di studio e ricerca scientifica in campo clinico e biomedico anche nell'ottica della valutazione clinica di efficacia e sicurezza del dispositivo a breve e a lungo termine e di programmazione, gestione, prevenzione delle complicanze, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria. 2. Ciascun registro regionale o provinciale tratta, per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b), i dati personali relativi agli assistiti sottoposti a un intervento di impianto o rimozione di protesi mammarie nel territorio di competenza. 3. I dati raccolti nel registro nazionale sono trattati sia per le finalità di cui al comma 1, lettera b), sia per le finalità previste dall', comma 2, lettera f), limitatamente alla prevenzione primaria e secondaria, e lettere h), i), j), k), l) e m), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017. 4. Il Ministero della salute in qualità di titolare del trattamento dei dati del registro nazionale, per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui al comma 1, lettera b), può svolgere studi in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche in collaborazione con Università, Enti e Istituti di ricerca e società scientifiche, nel rispetto delle regole previste dal codice di deontologia e di buona condotta, nonché dalle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
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