Art. 7
Operazioni di controllo periodico
In vigore dal 14 dic 2022
1. Su tutte le imbarcazioni da diporto, i natanti da diporto e le moto d'acqua con alimentazione a GPL o a doppia alimentazione, le operazioni di manutenzione e ispezione specificamente previste dalle norme di riferimento sono eseguite entro cinque anni a decorrere dalla data di installazione del sistema di propulsione a GPL riportata nel certificato di installazione. Per le unità da diporto munite di certificato di sicurezza ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005, le suddette operazioni sono effettuate in occasione della prima visita di rinnovo del certificato di sicurezza successiva all'installazione del sistema di propulsione a GPL.
2. Le operazioni di manutenzione e ispezione di cui al comma 1 previste dalle norme di riferimento sono ripetute da un'impresa installatrice entro cinque anni dalla data di effettuazione dell'ultima operazione di controllo di cui al comma 1 e successivamente ogni cinque anni dalla data dell'ultima operazione di ispezione. Tali operazioni possono richiedere misure correttive che non modificano la distribuzione dei pesi a bordo e non prevedono l'installazione di componenti con caratteristiche tecniche difformi da quelle previste nello schema del sistema di propulsione preventivamente approvato dall'organismo di valutazione della conformità.
3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, specificamente previste dalle norme di riferimento, sono eseguite da un'impresa installatrice che rilascia apposita certificazione redatta in conformità al modello di cui all'allegato II.
Storico versioni
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Prourn:nir:infrastrutture.ministero.mobilita.sostenibili:decreto:2022-10-13;182#art-7