Art. 3
Impresa installatrice e sistema di qualità
In vigore dal 14 dic 2022
1. L'impresa installatrice opera in conformità alle prescrizioni delle norme di riferimento e possiede i seguenti requisiti:
a) il suo responsabile tecnico e il suo personale addetto all'installazione degli impianti a GPL sono in possesso di una certificazione professionale rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024;
b) è iscritta presso una Camera di commercio da cui risulta l'esercizio dell'attività di installazione dei sistemi di propulsione a GPL;
c) è dotata di un sistema approvato di gestione per la qualità per i prodotti oggetto del presente regolamento, che contiene misure, procedure, istruzioni scritte, criteri, requisiti e disposizioni idonei ad assicurare la conformità dell'installazione alle specifiche tecniche delle norme di riferimento, nonché alle indicazioni contenute nel presente regolamento.
2. Ai fini dell'approvazione del proprio sistema di gestione per la qualità per i prodotti oggetto del presente regolamento, l'impresa installatrice presenta istanza di valutazione a un organismo abilitato.
3. L'impresa installatrice comunica al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili gli estremi di approvazione del proprio sistema di qualità, da parte dell'organismo abilitato, e l'inizio delle attività mediante invio, mediante posta elettronica certificata, del modello di cui all'allegato I. Con lo stesso modello e le medesime modalità, l'impresa installatrice comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la cessazione delle proprie attività, nonché le eventuali variazioni delle informazioni già inviate.
4. Sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito e pubblicato l'elenco delle imprese installatrici che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.
5. L'impresa installatrice informa preventivamente l'organismo abilitato, che ha approvato il sistema di qualità, di qualsiasi modifica che intende apportare al sistema. L'organismo abilitato valuta le modifiche proposte e decide se anche a seguito di queste il sistema possa continuare a soddisfare i requisiti stabiliti dal presente regolamento e dalle corrispondenti norme di riferimento. Al termine delle valutazioni, l'organismo abilitato comunica all'impresa installatrice la propria decisione corredata della motivazione e della indicazione degli esiti dell'esame.
6. A fini ispettivi, l'organismo abilitato può accedere in qualsiasi momento, nel corso del periodo di validità della certificazione rilasciata, ai locali di verifica, prova, deposito e installazione dei sistemi di propulsione a GPL e acquisisce, a seguito di richiesta:
a) la documentazione tecnica dei prodotti di cui all', comma 1, del decreto legislativo n. 5 del 2016;
b) ogni altra documentazione quali rapporti, dati sulle prove e sulle tarature, qualifiche e corsi di formazione e di aggiornamento del personale.
7. In attuazione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 5 del 2016, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili possono controllare in qualsiasi momento, tramite verifiche e ispezioni, l'applicazione delle disposizioni stabilite dal presente regolamento e dalle norme di riferimento. Se in esito ai controlli e alle verifiche sono accertate violazioni degli obblighi sussistenti in capo alle imprese installatrici, le amministrazioni vigilanti informano l'organismo abilitato che ha approvato il sistema di gestione per la qualità aziendale che provvede alla sospensione dell'approvazione del sistema di qualità dell'impresa installatrice per un periodo commisurato alla gravità dell'infrazione riscontrata, o alla revoca della stessa.
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Prourn:nir:infrastrutture.ministero.mobilita.sostenibili:decreto:2022-10-13;182#art-3