Art. 5

Motori di propulsione di nuova costruzione

In vigore dal 14 dic 2022
1. I motori di propulsione di nuova costruzione, alimentati a GPL o a doppia alimentazione, destinati a essere installati sulle imbarcazioni da diporto, sui natanti da diporto e sulle moto d'acqua sono certificati, con riferimento ai combustibili impiegabili, previa valutazione della rispondenza a quanto prescritto dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 5 del 2016 e dalle parti B e C dell'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005. 2. I componenti del sistema di propulsione a GPL, applicati al motore di propulsione, sono conformi alle norme di riferimento. 3. Il manuale del proprietario di cui all'allegato II, parte A, punto 2.5, del decreto legislativo n. 171 del 2005, contiene anche informazioni relative alle operazioni di manutenzioni periodiche relative ai componenti del sistema di alimentazione a GPL e alle parti meccaniche del motore che sono interessate alla doppia alimentazione. 4. I dati contenuti nella dichiarazione di potenza di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 171 del 2005, fanno riferimento al combustibile impiegato ovvero a entrambi i combustibili di alimentazione del motore. Il valore della potenza del motore da indicare nella dichiarazione di potenza è il valore maggiore tra le potenze massime di esercizio misurabili per i diversi sistemi di alimentazione.
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Motori di propulsione di nuova costruzione (Art. 5 Regolamento recante procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL) su unita' da diporto e relativi motori di propulsione.) — Testo vigente | Portale Normativo