Art. 6

Conversione a GPL di prodotti già immessi sul mercato

In vigore dal 14 dic 2022
1. Nel caso di conversione a GPL di imbarcazioni da diporto, natanti da diporto o moto d'acqua, già immessi sul mercato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, provvisti o meno della marcatura CE di cui all', comma 1, lettera hh) del decreto legislativo n. 5 del 2016, il responsabile tecnico dell'impresa installatrice redige il certificato di installazione previsto dalle norme di riferimento. Tale certificato è vidimato da un organismo di valutazione della conformità, che attesta la conformità del prodotto, dopo l'installazione, alle norme di riferimento. 2. L'organismo di valutazione della conformità di cui al comma 1 accerta il rispetto delle norme di riferimento e che la conversione a GPL non ha influito in modo sostanziale sui requisiti essenziali dell'unità da diporto di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 e 4 della parte A dell'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005. L'organismo di valutazione della conformità verifica altresì che le modifiche al sistema di alimentazione del motore di propulsione non costituiscono modifica rilevante ai sensi dell', comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 5 del 2016. A tal fine, l'organismo di valutazione della conformità redige un rapporto tecnico che evidenzia il mantenimento dei citati requisiti essenziali e l'assenza di una modifica rilevante del motore. 3. Se l'organismo di valutazione della conformità accerta che la trasformazione ha influito su uno dei requisiti essenziali di cui al comma 2, il prodotto è sottoposto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 5 del 2016, alla valutazione post costruzione di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo. La suddetta procedura non è applicabile alle unità non marcate CE, alle quali si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 2. 4. L'organismo di valutazione della conformità mantiene a disposizione delle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 5 del 2016, tutta la documentazione tecnica inerente all'installazione del sistema di propulsione a GPL per un periodo di dieci anni a far data dall'installazione stessa.
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Conversione a GPL di prodotti già immessi sul mercato (Art. 6 Regolamento recante procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL) su unita' da diporto e relativi motori di propulsione.) — Testo vigente | Portale Normativo