Art. 5
Cooperazione
In vigore dal 25 nov 2022
1. Nell'ambito dello scambio di informazioni di cui all'articolo 128-undecies, comma 4-bis, del TUB, l'OAM aggiorna i dati contenuti nell'elenco, in conformità alle comunicazioni ricevute dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine.
2. Ai fini dell'aggiornamento dei dati contenuti nell'elenco, l'OAM verifica, altresì, la comunicazione, da parte degli intermediari del credito dell'Unione europea, all'autorità dello Stato membro d'origine di ogni variazione delle informazioni di cui al comma 6-bis, dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
Storico versioni
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