Art. 3

Poteri dell'OAM nei confronti degli intermediari del credito dell'Unione europea

In vigore dal 25 nov 2022
Poteri dell'OAM nei confronti degli intermediari del credito dell'Unione europea 1. Per le finalità di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1-sexies, del TUB, l'OAM svolge nei confronti degli intermediari del credito dell'Unione europea attività di controllo: a) a distanza, ossia mediante richieste periodiche o mirate di informazioni, dati, atti e documenti concernenti l'attività esercitata dagli intermediari del credito dell'Unione europea, dai dipendenti e dai collaboratori degli stessi, fissando i termini di riscontro; b) mediante audizioni personali degli intermediari del credito dell'Unione europea, nonché dei dipendenti e collaboratori degli stessi; c) mediante accertamenti ispettivi presso le succursali, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro di origine. 2. Le attività di controllo dell'OAM di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di un programma periodico, definito dall'OAM a cadenza almeno annuale, comprensivo del piano delle verifiche ispettive, secondo quanto previsto nel proprio regolamento interno. 3. Le attività di controllo di cui al comma 1 possono essere svolte d'ufficio, ovvero a seguito di esposti, comunicazioni o segnalazioni provenienti da terzi, o da notizie comunque acquisite, considerati a tal fine rilevanti. 4. Fermi gli scambi informativi previsti con le autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, l'OAM, nei casi di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1-sexies, lettere c), d) e) ed f), del TUB, esercita i poteri e adotta i provvedimenti ivi previsti nei confronti degli intermediari del credito dell'Unione europea. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1, lettera a-bis), del TUB per le violazioni ivi previste.
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