Art. 1
Definizioni
In vigore dal 25 nov 2022
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle Direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del Regolamento (UE) n. 1093/2010, e, in particolare, l'articolo 34 in materia di Vigilanza degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati;
Vista la legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2019-2020»;
Visto, in particolare, l'articolo 23 della citata legge n. 238 del 2021 che, al comma 1, lettera b), introduce l'articolo 128-novies.1 al Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 prevedendo tra l'altro, che «i soggetti abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o più delle attività previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera g), possono svolgere le stesse attività nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che l'autorità competente dello Stato membro di origine ne ha dato comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies» e, a tal fine, sono iscritti in un apposito elenco tenuto dal medesimo Organismo;
Visto, altresì, il comma 1, lettera e), del citato articolo 23, che introduce, all'articolo 128-duodecies del Testo unico bancario i commi 1-sexies ai sensi del quale l'Organismo verifica il rispetto delle disposizioni applicabili ai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, e 1-septies il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le forme e le modalità con le quali l'Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-sexies;
Visto il Titolo VI, Capo I-bis del Testo Unico Bancario, contenente le disposizioni sul Credito immobiliare ai consumatori;
Sentita la Banca d'Italia, che ha reso il parere di competenza con nota n. 0393570/22 del 9 marzo 2022;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di adozione dei decreti ministeriali aventi natura regolamentare nelle materie di competenza del Ministro, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri inviata con nota 6891 del 5 luglio 2022 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) OAM: l'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, istituito ai sensi dell'articolo 128-undecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) TUB: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario);
c) ABE: l'autorità bancaria europea di cui all', comma 1, lettera h-bis), n. 1), del TUB;
d) intermediari del credito dell'Unione europea: i soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, del TUB, che svolgono nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, una o più delle attività previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera g), del TUB, iscritti nell'elenco di cui alla lettera f) del presente articolo;
e) succursale: una sede o un qualsivoglia punto operativo sul territorio nazionale, che costituisce una parte dell'intermediario del credito dell'Unione europea, sprovvista di personalità giuridica, che effettua, in tutto o in parte, l'attività per cui il medesimo è stato autorizzato;
f) elenco: l'elenco degli intermediari del credito dell'Unione europea tenuto dall'OAM, previsto dall'articolo 128-novies.1, comma 3, del TUB;
g) dipendenti e collaboratori: i soggetti di cui gli intermediari del credito dell'Unione europea si avvalgono per lo svolgimento, nel territorio della Repubblica, dell'attività a contatto con il pubblico;
h) Regolamento Interno: il regolamento, adottato con delibera del 3 maggio 2012 del comitato di gestione, e successive modifiche, che disciplina il funzionamento dell'Organismo e lo svolgimento delle principali attribuzioni dello stesso;
i) Regolamento sanzionatorio OAM: il regolamento integrativo, adottato con delibera del 7 agosto 2013 del comitato di gestione, e successive modifiche, concernente la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall'Organismo nell'esercizio dei propri compiti di controllo e la procedura di cancellazione ai sensi dell'articolo 128-duodecies, comma 3, del TUB.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2022-09-13;172#art-1