Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 25 nov 2022
1. Il presente decreto stabilisce le forme e le modalità con le quali l'OAM esercita le attività e i poteri previsti dal comma 1-sexies dell'articolo 128-duodecies del TUB nei confronti degli intermediari del credito dell'Unione europea, al fine di tutelare i consumatori e presidiare la trasparenza e la competitività del mercato. 2. Gli intermediari del credito dell'Unione europea che intendono svolgere sul territorio della Repubblica attività di intermediazione diverse da quelle previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera g), del TUB, sono soggetti alla disciplina prevista, rispettivamente, dal Titolo VI-bis del TUB e dal Titolo IV del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per lo svolgimento in Italia dell'attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia.
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