Art. 7

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316

In vigore dal 6 set 2022
1. All' del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica le parole «e alla trasformazione delle concessioni» sono soppresse; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda il procedimento relativo alle modifiche di un servizio già autorizzato, concernenti: a) la trasformazione giuridica delle imprese autorizzate, con conseguente modifica del codice fiscale e numero di iscrizione al REN, l'aggiunta di una o più imprese al novero delle imprese riunite o subaffidatarie, la sostituzione dell'impresa titolare dell'autorizzazione e la sostituzione o l'eliminazione di un'impresa associata o subaffidataria; b) la variazione del percorso e l'inserimento anche di una sola nuova fermata; c) l'aumento del periodo di esercizio e delle frequenze o la modifica dell'orario al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1-bis, lettera b); d) l'inserimento di relazioni di traffico infraregionali riguardanti non esclusivamente due comuni, entrambi capoluogo di provincia.»; c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Si conclude entro trenta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda il procedimento concernente le modifiche di un servizio già autorizzato, riguardanti: a) il mutamento di denominazione delle imprese autorizzate, che mantengono il medesimo codice fiscale e numero di iscrizione al REN; b) la riduzione del periodo di esercizio e delle frequenze, l'aumento delle frequenze per un periodo non superiore a venti giorni, o lo slittamento di tutti gli orari in modo uniforme; c) l'inserimento, salvo i casi di cui al comma 1, lettera d), di relazioni di traffico concernenti esclusivamente due comuni entrambi capoluogo di provincia; d) la modifica dei valori dei prezzi. 1-ter. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 1-bis il silenzio del competente Ufficio della Direzione generale equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»; d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le modifiche di cui al comma 1 sono autorizzate, a seguito di esito favorevole dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal presente decreto, dal competente Ufficio della Direzione generale. Nel caso di modifiche di cui al comma 1, lettere b) e c), il competente Ufficio della Direzione generale, accerta altresì l'avvenuto rilascio da parte dell'Ufficio motorizzazione civile, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, del nulla osta relativo alla sicurezza del percorso. Nel caso di modifiche di cui al comma 1, lettera d), il competente Ufficio della Direzione generale, sentite le regioni, le province autonome, le province e i comuni, accerta l'insussistenza di contratti di servizio pubblico avente per oggetto relazioni di traffico infraregionali riguardanti almeno un comune non capoluogo di provincia.»; e) il comma 3 è abrogato.
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Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316 (Art. 7 Regolamento recante modifica al decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, recante: «Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale».) — Testo vigente | Portale Normativo