Art. 5
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
In vigore dal 6 set 2022
1. All' del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «l'autotrasporto di persone e cose» sono sostituite dalle seguenti: «la sicurezza stradale e l'autotrasporto»;
b) al comma 3:
1) le parole «nonché, durante il periodo transitorio di cui all' del decreto legislativo n. 285/2005, le imprese che esercitano servizi di linea oggetto di concessione statale,» sono soppresse;
2) le parole «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3,»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le imprese non più titolari di autorizzazione sono cancellate dall'Elenco di cui al comma 1.»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco, nonché la verifica del versamento dei contributi di iscrizione sono effettuate dal competente Ufficio della Direzione generale. Il medesimo Ufficio comunica agli interessati l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Elenco.»;
e) il comma 6 è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:infrastrutture.ministero.mobilita.sostenibili:decreto:2022-07-15;124#art-5