Art. 4
Modifiche all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
In vigore dal 6 set 2022
1. All' del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'autorizzazione per un nuovo servizio di linea è di novanta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto previsto dall', comma 1, secondo periodo, il procedimento relativo al rinnovo senza modifiche di un servizio già autorizzato si conclude entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda.»;
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Decorso il termine di cui al comma 2 il silenzio del competente Ufficio della Direzione generale equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il competente Ufficio della Direzione generale, a seguito dell'esito favorevole degli accertamenti di cui all', comma 1, adotta il provvedimento di autorizzazione entro il termine di cui al comma 1.
L'autorizzazione, in caso di nuovo servizio di linea o del rinnovo di un servizio di linea già autorizzato, è comunque subordinata all'avvenuto versamento, da parte dell'impresa richiedente, del contributo di cui all', comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 285/2005.»;
e) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
f) il comma 5 è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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